Art. 4
(Introduzione dell'articolo 11-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione dell'imposta con il criterio del quoziente familiare).

      1. Dopo l'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 11-bis. - (Determinazione dell'imposta con il criterio del quoziente familiare). - 1. I soggetti passivi dell'imposta componenti un nucleo familiare possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione mediante l'applicazione del criterio del quoziente familiare ai sensi del presente articolo. L'opzione per la tassazione mediante l'applicazione del criterio del quoziente familiare ha durata annuale ed è irrevocabile, può essere esercitata da ciascun contribuente in alternativa o in qualità di contribuente o in qualità diversa da quella di contribuente, e la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

          a) esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascun componente il nucleo familiare e del contribuente;

          b) elezione di domicilio da parte dei componenti il nucleo familiare presso il contribuente ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi al periodo d'imposta per il quale è esercitata l'opzione;

          c) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate entro il termine di versamento del saldo dell'imposta, secondo le modalità previste con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

      2. Ai fini del comma 1, il nucleo familiare è composto:

          a) dal contribuente;

 

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          b) dal coniuge non legalmente separato:

          c) dai figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi o affidati, minori di età o maggiori di età che non abbiano raggiunto una autonomia economica o che siano permanentemente inabili al lavoro;

          d) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo.

      3. Il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi del nucleo familiare in apposito quadro nel modello unico persone fisiche.
      4. L'esercizio dell'opzione per la tassazione mediante l'applicazione del criterio del quoziente familiare comporta la determinazione di un reddito complessivo globale, corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi dei componenti il nucleo familiare comunicati ai sensi del comma 10, lettera a). La base imponibile del nucleo familiare è determinata dividendo il reddito complessivo globale per il coefficiente spettante al nucleo familiare ai sensi del comma 6. Successivamente è determinata un'imposta base, applicando alla base imponibile del nucleo familiare le aliquote per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11. L'imposta lorda del nucleo familiare è determinata moltiplicando il coefficiente spettante al nucleo familiare stesso per l'imposta base.
      5. Al contribuente competono il riporto a nuovo dell'eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, nonché la liquidazione dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo. Gli obblighi di versamento a saldo e ad acconto competono esclusivamente al contribuente.

 

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      6. Al nucleo familiare sono attribuiti, per le diverse tipologie dei componenti, i seguenti coefficienti:

          a) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale, di scioglimento o di annullamento del matrimonio senza figli a carico: 1;

          b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

          c) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale, di scioglimento o di annullamento del matrimonio con un figlio a carico: 1,5;

          d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

          e) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale, di scioglimento o di annullamento del matrimonio con due figli a carico: 2;

          f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;

          g) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale, di scioglimento o di annullamento del matrimonio con tre figli a carico: 3;

          h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;

          i) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale, di scioglimento o di annullamento del matrimonio con quatto figli a carico: 4;

          l) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;

          m) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale, di scioglimento o di annullamento del matrimonio con cinque figli a carico: 5;

          n) contribuente coniugato con cinque o più figli a carico: 6;

 

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          o) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale, di scioglimento o di annullamento del matrimonio con sei o più figli a carico: 6.

      7. Nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da soggetti di cui alla lettera d) del comma 2, allo stesso è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.
      8. Per ciascuno dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, al nucleo familiare sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:

          a) 0,5 se il soggetto è affetto da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali comprovate da apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;

          b) 0,8 se il soggetto di cui alla lettera a) non è autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla medesima lettera a).

      9. Le disposizioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono dell'opzione prevista dal comma 1 del presente articolo.
      10. Ciascun componente il nucleo familiare, ai fini dell'esercizio congiunto dell'opzione di cui al comma 1, deve:

          a) compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare al contribuente la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni, dei crediti d'imposta spettanti e degli acconti versati;

          b) fornire ogni necessaria collaborazione al contribuente per consentire a quest'ultimo l'adempimento degli obblighi che gli competono nei confronti dell'Amministrazione finanziaria anche successivamente al periodo di validità dell'opzione.

      11. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50 del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni

 

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di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 del presente articolo anche in qualità di contribuente.
      12. Il contribuente è responsabile:

          a) per la maggior imposta accertata e per gli interessi relativi al reddito complessivo risultante dall'applicazione del criterio del quoziente familiare riferita alla dichiarazione presentata ai sensi del comma 3;

          b) per le somme che risultano dovute, in riferimento alla dichiarazione di cui alla lettera a) del presente comma, a seguito delle attività di controllo e di liquidazione previste dagli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riferite alle dichiarazioni dei redditi proprie di ciascun soggetto che partecipa alla tassazione mediante l'applicazione del criterio del quoziente familiare;

          c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale;

          d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 13, irrogata al soggetto che ha commesso la violazione.

      13. Ciascun componente il nucleo familiare che partecipa alla tassazione mediante l'applicazione del criterio del quoziente familiare è responsabile:

          a) solidamente con il contribuente per la maggior imposta accertata e per gli interessi relativi, in conseguenza alla rettifica operata sul proprio reddito imponibile, nonché per le somme dovute a seguito delle attività di controllo e di liquidazione previste dagli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;

 

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          b) per la sanzione correlata alla maggior imposta accertata riferita al reddito complessivo risultante dall'applicazione del criterio del quoziente familiare in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile nonché alle somme che risultano dovute a seguito delle attività di controllo e di liquidazione previste dagli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;

          c) per le sanzioni diverse da quella di cui alla lettera b)».